Richiesta di apertura, modifica, subentro o cessazione di attività per esercizi di affittacamere.

Servizio attivo

Sono esercizi di Affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale.

A chi è rivolto

Un soggetto (persona fisica, persona giuridica, società, ente, associazione, agenzia) che ha la legittima disponibilità di posti letto.
 

Descrizione

Sono esercizi di Affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto (LR 8/2017, art. 20, c. 1).
Gli esercizi di Affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative (LR 8/2017, art. 20, c. 5).
Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza (LR 8/2017, art. 20, c. 4).

La gestione imprenditoriale è organizzata e non occasionale e l'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande (LR 8/2017, art. 20, c. 2, lett. a), e c. 3).
Gli esercizi di Affittacamere gestiti in forma imprenditoriale sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella D) – Sezione 1 allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 3).

La gestione non imprenditoriale è svolta in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari e l'attività non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande (LR 8/2017, art. 20, c. 2, lett. b), e c. 3).

Gli esercizi di Affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella D) – Sezione 2 allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 3).

L'attività di affittacamere non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

Codice Ateco 2007: 55.20.5 Attività di affittacamere per brevi soggiorni

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

Per aprire e/o modificare un esercizio di affittacamere:

  • SCIA;
  • Accettazione rappresentanza (se necessario);
  • Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
  • N.I.A. sanitaria;
  • Ricevuta pagamento degli oneri alla ASL;
  • Relazione dettaglio struttura.

  Per il subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa):

  • Modello unico sub-ingresso
  • Accettazione rappresentanza (se necessario);
  • Autocertificazione requisiti morali (se necessario);
  • N.I.A. sanitaria;
  • Ricevuta pagamento degli oneri alla ASL.

 Per la cessazione dell'attività: 

  •  Modello unico cessazione
  • N.I.A. sanitaria.


Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Procedure collegate

Sanzioni
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
Mezzi di ricorso:

  • per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
  • per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Cosa si ottiene

Il permesso per l'apertura, la cessazione, il subentro o la modifica di attività di esercizi di affittacamere.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Gli esercizi di Affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza (LR 8/2017, art. 20, c. 4).

Requisiti morali:

  • assenza di cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011;
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).

 
Requisiti professionali:
L’attività che comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
I locali devono disporre di almeno un bagno ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2. Le camere da letto devono essere dotate di almeno un letto e una sedia per persona, un armadio, un tavolo o scrivania e un cestino porta rifiuti. L’accesso alle camere da letto per gli ospiti non deve richiedere l’attraversamento della camera da letto e dei servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, igienico pubblica, igiene e la tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare e deve avere ottenuto le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività (scarichi, rifiuti, emissioni, prevenzione incendi, etc)


Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività di affittacamere sono:

  • esporre, nei locali di ricevimento dei clienti ed in ogni unità abitativa, i prezzi minimi e massimi;
  • denunciare alla Provincia, tramite il Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi per l’anno successivo;
  • dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
  • compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle proprie generalità;
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità di tutte le persone alloggiate, entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
  • Il titolare dell'attività ricettiva è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Tecnica

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Telefono: 0744-334928
Email: edilizia@comune.sangemini.tr.it; utc@comune.sangemini.tr.it; manutenzione@comune.sangemini.tr.it
PEC: comune.sangemini@postacert.umbria.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/05/2024