Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali:
- assenzadi cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010;
- assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011;
- Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
- Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono anche essere in possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Presupposti e ulteriori requisiti specifici:
Le “case per ferie” devono possedere i requisiti funzionali, tecnici ed igienico-sanitari, nonché gli standard obbligatori minimi previsti dalle norme vigenti in materia, e definiti con Regolamento regionale del 14 febbraio 2011, n. 2 “Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell’articolo 36, comma 1, della Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
- compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
- esporre i prezzi minimi e massimi nei locali di ricevimento ed in ogni unità abitativa;
- denunciare alla Provincia, tramite il Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno i prezzi per l’anno successivo.