S.I.I. s.c.p.a.

Società partecipata del Comune di San Gemini che ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e risulta affidataria della gestione dello stesso per l’ambito territoriale ottimale di appartenenza del Comune.

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Competenze

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e risulta affidataria della gestione dello stesso per l’ambito territoriale ottimale di appartenenza del Comune di San Gemini, a seguito di procedura realizzata dalla competente ex Autorità d’ambito A.T.O. Umbria 2 (oggi confluita nell’Autorità Umbra Idrico e Rifiuti – A.U.R.I.), ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006. La società svolge, quindi, un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell’Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni (previste dall’art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e successivamente modificato dall’art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012) rientra l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale. Si tratta delle attività di produzione e fornitura di beni e servizi che sarebbero svolte dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza e che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. La società come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell’art. 4, comma 2, del D .Lgs 175/2016. La società non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall’art. 20, comma 2, del D. Lgs 175/2016. La S.I.I. s.c.p.a. è una società mista costituita mediante gara a doppio oggetto, avente la gestione quale oggetto esclusivo di un servizio di interesse economico generale quale il servizio idrico integrato e con la partecipazione del partner istituzionale privato pari al 25%. Allo stato non risultano presupposti per ritenere che la società rientri nel novero delle società in controllo pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co. 1, lett. b) e m) TUSP. Non ricorre in particolare l’ipotesi del controllo di cui alla lettera b) in quanto manca qualsiasi previsione di legge, statutaria o di patto parasociale che subordini le decisioni al consenso unanime dei soci pubblici o che assegni a qualcuno di questi ultimi un potere di veto. Alla luce di quanto affermato e più volte ribadito dalle Sezioni Riunite giurisdizionali della Corte dei conti (sent. nn. 16, 17 e 25/2019 relative al caso della società mista a maggioranza assoluta di capitale pubblico Marche Multiservizi S.p.A.) e dallo stesso Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno con atto di indirizzo del 23.07.2019, la società non sembra rientrare neanche nella previsione normativa di cui alla lettera m) della citata disposizione, di un controllo da parte di più pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2359 c.c. Alla luce della citata giurisprudenza: - il concetto di controllo di cui al TUSP relativo alle società in controllo pubblico non diverge in senso assoluto dal concetto civilistico, stante anche il disposto dell’art. 1, co. 3, TUSP (che rinvia per quanto non espressamente derogato ai principi civilistici); - il controllo ex art. 2359 c.c. ed ex art. 2, co. 1, lett. b) e lett. m), TUSP presuppone l’esistenza di un gruppo organizzato in grado di manifestare una volontà unitaria idonea a esercitare un dominio effettivo sulla governance societaria, il che implica l’esistenza di un patto parasociale, necessariamente in forma scritta (attesa la formalizzazione dell’esercizio delle volontà dei soggetti pubblici), e la sostanziale irrilevanza di un coordinamento di mero fatto; - non sussiste alcun obbligo per gli enti pubblici di coordinarsi e sottoscrivere un patto parasociale (non sussistendo alcun vincolo normativo in tal senso e non essendo esso certamente desumibile dal TUSP) ed essendo anzi fisiologico il perseguimento del pubblico interesse anche in forma differenziata tra i soggetti pubblici; - la titolarità della maggioranza delle azioni, in assenza di un siffatto coordinamento formalizzato, non può fare presumere (né iuris et de iure, come assunto dalla tesi “autonomistica”, e nemmeno solo iuris tantum) la sussistenza di un controllo pubblico; - deve, in ogni caso, escludersi un controllo pubblico laddove il socio o i soci privati abbiano (anche solo) un potere di veto in ordine alle modifiche statutarie, che sarebbero necessarie per adeguare la società alle regole del TUSP per le società a controllo pubblico. Da quanto emerge dallo Statuto e dagli atti della società allo stato attuale: -non sussiste alcun controllo di diritto (o di fatto) ex art. 2359, co.1, n. 1 e n. 2, c.c. né di una singola pubblica amministrazione, posto che ha da sola la maggioranza dei voti o un dominio di fatto in assemblea ordinaria, né (ex art. 2, co. 1, lett. m, TUSP) di più pubbliche amministrazioni, posto che non constano patti parasociali e neppure un coordinamento di mero fatto e posto che si tratta di una società mista ex art. 17 TUSP in cui al socio privato è statutariamente riconosciuto (anche in ragione degli atti di gara a c.d. doppio oggetto a suo tempo svolta) sia un potere di veto sulle modifiche statutarie sia un rilevante potere gestorio; - non sussiste alcun controllo contrattuale ex art. 2359, co. 1, n. 3, c.c., di una singola pubblica amministrazione né (ex art. 2, co. 1, lett. m, TUSP) di più pubbliche amministrazioni, non potendosi in alcun modo considerare a tali fini i poteri che gli enti locali esercitano nell’AURI, quali enti concedenti il servizio idrico integrato a S.I.I.; - dallo statuto attualmente vigente risultano confermati: la spettanza al socio privato della nomina dell’amministratore delegato della società (cui spettano ai sensi dell’art. 14, tra l’altro, i poteri gestori più significativi) e una maggioranza di blocco in sede di assemblea straordinaria (art. 10), nonché un sistema elettorale (art. 11) che assicura quattro dei nove componenti del c.d.a., il che conferisce al socio privato un potere di blocco/veto in c.d.a., considerato che le principale scelte (non già affidate all’amministratore delegato di nomina del socio privato) sono da approvarsi con la maggioranza dei 4/5 ; - risulta la sostanziale assenza di alcun coordinamento anche solo di fatto dei soci pubblici; - in ultimo la presenza dominante del socio privato nella società il cui statuto prevede che per le decisioni di straordinaria amministrazione è necessario il consenso del socio privato sono di ostacolo all’esercizio del controllo pubblico (Corte dei Conti dell’Umbria deliberazione n. 77 del 2019) del servizio e del socio privato scelto ad esito della gara a doppio oggetto. Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata alla data del 31/12/2020 Società Crediti Debiti Comune Comune S.I.I. scpa 117.543,22 91.876,31 La stessa in qualità di socio operativo della società consortile provvede attualmente alla gestione del servizio idrico integrato in una parte del territorio servito dalla S.I.I. s.c.p.a. ed in particolare nel territorio dei Comuni di Alviano, San Gemini, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Attigliano, Montecastrilli.

Tipologia di organizzazione

Azienda municipalizzata

Sede principale

SII - Servizio Idrico Integrato scpa

Via Primo Maggio 65, Terni, Umbria, 05100, Italia

Telefono: 0744.479911
Fax: 0744.434752
Email: segreteria@siiato2.it
PEC: segreteriasii@arubapec.it
Sito internet: www.siiato2.it

Contatti

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Pagina aggiornata il 07/05/2024