Richiesta di apertura, modifica o subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) di Casa o Appartamento per Vacanze

Servizio attivo

Le "case e appartamenti per vacanze" sono strutture ricettive organizzate per fornire alloggio e servizi per un periodo non inferiore a 7 giorni fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi in unità abitative con locali arredati e dotati di servizi igienici.

A chi è rivolto

Soggetti pubblici o privati che abbiano disponibilità di almeno 3 unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari

Descrizione

Le "case e appartamenti per vacanze" sono strutture ricettive organizzate per fornire alloggio e servizi per un periodo non inferiore a 7 giorni fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari per un minimo di 3 appartamenti.
Le "case ed appartamenti per vacanze" si considerano gestiti in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.
 
Codice Ateco 2007: 55.20.51 Case e appartamenti per vacanze

 

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

Per aprire e/o modificare una casa o appartamento per vacanze:

  • SCIA Attività extralberghiere
  • Accettazione rappresentanza (se necessario);
  • Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
  • Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
  • Fotocopia del versamento dei relativi oneri alla ASL.

 Per il subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa):

  • SCIA Attività extralberghiere
  • Accettazione rappresentanza (se necessario);
  • Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
  • Fotocopia del versamento dei relativi oneri alla ASL.

Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Procedure collegate

SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Cosa si ottiene

Il permesso o rilascio di SCIA, la modifica o il subentro attività di Casa o Appartamento per Vacanze.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:

  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011;
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).

Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Altri requisiti:
Le case e appartamenti per vacanze sono caratterizzati dai requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e dagli standard qualitativi minimi previsti dalla normativa regionale.
Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurate: la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas, la manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell’appartamento e dei connessi impianti tecnologici, la pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio cliente ed il servizio di recapito e di ricevimento dell’ospite.


Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
  • compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle proprie generalità;
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità di tutte le persone alloggiate, entro ventiquattro ore dal loro arrivo.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Tecnica

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Telefono: 0744-334928
Email: edilizia@comune.sangemini.tr.it; utc@comune.sangemini.tr.it; manutenzione@comune.sangemini.tr.it
PEC: comune.sangemini@postacert.umbria.it

Pagina aggiornata il 07/05/2024