Richiesta di apertura, modifica, subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa), cessazione o sospensione di attività di Albergo e altre attività ricettive.

Servizio attivo

Gli “alberghi” sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative arredate, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere.

A chi è rivolto

Soggetti pubblici o privati.

Descrizione

Gli “alberghi” sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative arredate, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere.

In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono,  possono distinguersi in:

  • Motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione, secondo quante sono le camere o suites degli ospiti, maggiorate del 10%, nonché fornisce i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar. Inoltre, deve fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite   convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio stesso;
  • villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
  • albergo meublè o garnì: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;
  • albergo - dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
  • albergo - centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
  • albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione, in un unico stabile, dell’ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell’albergo a norma dell’articolo 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)

 
Codice Ateco 2007: 56.10.00 Alberghi

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

Per l' avvio, o la modifica dell'attività è necessario presentare:

  • SCIA Inizio attività;
  • Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
  • N.I.A. sanitaria;
  • Dichiarazione dettaglio struttura;
  • Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco o DIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco (se la struttura ha più di venticinque posti letto);
  • Copia della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti; annualmente il rinnovo di tale polizza deve essere comunicato al SUAPE del Comune competente per territorio.
  • L’autorizzazione in deroga rilasciata da ASL (in presenza di locali sotterranei o semisotterranei ad uso lavorativo);
  • Accettazione rappresentanza (se necessario);
  • Autocertificazione requisiti morali (se necessario);
  • Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario).

 Tale documentazione sarà trasmessa alla Regione dell'Umbria a cura del Servizio competente, ai fini dell'implementazione della banca dati e dei controlli di competenza.
I titolari delle strutture ricettive sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

Per subentrare nell’attività, ovvero trasferimento in proprietà o gestione  dell'impresa, è necessario presentare:

  • Modulo unico Subingresso;
  • N.I.A. sanitaria;
  • Accettazione rappresentanza (se necessario);
  • Autocertificazione requisiti morali (se necessario);
  • Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario).

Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Procedure collegate


SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Cosa si ottiene

Il permesso o rilascio di SCIA, la modifica, il subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa), la cessazione o la sospensione di attività di Albergo

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:

  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011;
  • possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n.773/1931 (T.U.L.P.S.);
  • assenza di condanne ai sensi dellaLegge 20 Febbraio 1958 n.75 (Legge Merlin).

 
Requisiti professionali:
L’attività alberghiera, che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Altri requisiti:

  • destinazione urbanistica;
  • requisiti tecnici;
  • requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia;

 

Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Tecnica

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Telefono: 0744-334928
Email: edilizia@comune.sangemini.tr.it; utc@comune.sangemini.tr.it; manutenzione@comune.sangemini.tr.it
PEC: comune.sangemini@postacert.umbria.it

Pagina aggiornata il 07/05/2024