Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati.
Requisiti morali:
- assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010;
- assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011.
Requisiti professionali:
Possesso della qualifica professionale di acconciatore rilasciata dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato presso la Camera di Commercio di appartenenza ai sensi dell’articolo 13 della Legge 40/2007.
L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività
Presupposti e ulteriori requisiti specifici:
I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e dai regolamenti edilizio e di igiene, riepilogati di seguito.
È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Requisiti igienico sanitari richiesti ai sensi della normativa vigente per l’attività di parrucchiere, estetista ed affini
A) Requisiti strutturali generali:
- Le altezze (*) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento Edilizio: ovvero almeno 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone, almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi, almeno 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc..
- Se l’attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l’acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n° 303/56), da richiedere presso la ASL, al Servizio UOPSAL territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga.
- Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (**), è richiesto un impianto di trattamento dell’aria, con sia la dichiarazione di conformità e sia la relazione tecnica, quest’ultima conforme a quanto previsto all’art. 3.4.7. lett. “a” e “b” del Regolamento di Igiene.
- La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione (***), ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
- I pavimenti dell’esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
- Le pareti dell’esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
- Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell’art. 42 e/o 48 del Regolamento Edilizio, deve essere accessibile dall’interno dell’esercizio ed a uso esclusivo dell’attività ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene; inoltre deve essere:
- dotato di regolare antibagno;
- dotato di lavello a comando non manuali;
- dotato di porta dell’antibagno del tipo a tenuta;
- dotato di pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben connesso;
- dotato di pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile;
- presente, in caso di subingresso, la dichiarazione dell’Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno.
- Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitate da pareti non a tutta altezza, di regola non superiore ai 2/3 dell’altezza del locale e comunque conformi al diritto di privacy dell’utente.
- Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento d’Igiene.
B) Dotazione minima prevista dall’art. 3.12.8 del regolamento d’igiene
- La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all’esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura.
- Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito.
- Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti.
- Deve essere presente idoneo sistema di disinfezione per la strumentazione in uso.
C)Dichiarazioni impianti e attrezzature
- E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
- E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
- Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.
D)Disinfezione
Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi e relativo documento della procedura utilizzata ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
(*) Altezze dei locali: si considera l’altezza media ponderale dei locali.
(**) Aerazione naturale diretta: deve essere garantita da serramenti apribili con comando facilmente azionabile ad altezza uomo ai sensi dell’art. 42.3 del Regolamento Edilizio, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Edilizio.
(***) Superfici dei locali: un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 9.00 ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Edilizio.
N.B.: Per un inquadramento generale della materia si veda la specifica normativa di settore.
Obblighi
- La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori inerenti i trattamenti e servizi effettuati non è subordinata alle disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n.174.
- L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.
- È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni
- Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.