Richiesta di apertura, modifica, subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa), variazioni, cessazione o sospensione di attività di Acconciatore

Servizio attivo

L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli.

A chi è rivolto

Privati in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti  e degli ulteriori requisiti specifici 

Descrizione

L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici e complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, prestazioni di manicure e pedicure, applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.
Trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici, come definiti dalla Legge 11 ottobre 1986, n.713.

Codice Ateco 2007: 96.02 Servizi

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

Per aperturatrasferimento di sede e modifica dell'attività:

  • SCIA;
  • Scheda anagrafica
  • N.I.A. sanitaria
  • dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata;
  • planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
  • ricevuta di versamento oneri ASL.

Per apertura o trasferimento sede attività di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore ad 1 mc. al momento di massima attività va inoltrata SCIA condizionata ed istanza AUA.
  
Per subentro e variazioni attività quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa:

  • SCIA;
  • Scheda anagrafica
  • N.I.A. sanitaria
  • dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata;
  • planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
  • ricevuta di versamento oneri ASL.

 

Per cessazione attività:

  • Mod. unico cessazione
  • Scheda anagrafica
  • N.I.A. sanitaria

Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Cosa si ottiene

Il permesso o rilascio di SCIA, la modifica, il subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa), le variazioni, la cessazione o la sospensione di attività di Acconciatore.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti  e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati.
 
Requisiti morali:

  • assenza di cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011.

 

Requisiti professionali:
Possesso della qualifica professionale di acconciatore rilasciata dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato presso la Camera di Commercio di appartenenza ai sensi dell’articolo 13 della Legge 40/2007.
L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e dai regolamenti edilizio e di igiene, riepilogati di seguito.
È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.


Requisiti igienico sanitari richiesti ai sensi della normativa vigente per l’attività di parrucchiere, estetista ed affini
A) Requisiti strutturali generali:

- Le altezze (*) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento Edilizio: ovvero almeno 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone, almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi, almeno 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc..
 - Se l’attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l’acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n° 303/56), da richiedere presso la ASL, al Servizio UOPSAL territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga.
 - Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (**), è richiesto un impianto di trattamento dell’aria, con sia la dichiarazione di  conformità e sia la relazione tecnica, quest’ultima conforme a quanto previsto all’art. 3.4.7. lett. “a” e “b” del Regolamento di Igiene.
- La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione (***), ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
- I pavimenti dell’esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
- Le pareti dell’esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
 - Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell’art. 42 e/o 48 del Regolamento Edilizio, deve essere accessibile dall’interno dell’esercizio ed a uso esclusivo dell’attività ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene; inoltre deve essere:

  • dotato di regolare antibagno;
  • dotato di lavello a comando non manuali;
  • dotato di porta dell’antibagno del tipo a tenuta;
  • dotato di pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben connesso;
  • dotato di pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile;
  • presente, in caso di subingresso, la dichiarazione dell’Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno.

- Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitate da pareti non a tutta altezza, di regola non superiore ai 2/3 dell’altezza del locale e comunque conformi al diritto di privacy dell’utente.
 - Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento d’Igiene.

B) Dotazione minima prevista dall’art. 3.12.8 del regolamento d’igiene

  • La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all’esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura.
  • Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito.
  • Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti.
  • Deve essere presente idoneo sistema di disinfezione per la strumentazione in uso.


C)Dichiarazioni impianti e attrezzature

  • E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
  • E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
  • Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.


D)Disinfezione
Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi e relativo documento della procedura utilizzata ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.

(*) Altezze dei locali: si considera l’altezza media ponderale dei locali.
(**) Aerazione naturale diretta: deve essere garantita da serramenti apribili con comando facilmente azionabile ad altezza uomo ai sensi dell’art. 42.3 del Regolamento Edilizio, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato ai sensi dell’art. 42 del  Regolamento Edilizio.
(***) Superfici dei locali: un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 9.00 ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Edilizio.

N.B.: Per un inquadramento generale della materia si veda la specifica normativa di settore.


Obblighi

  • La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori inerenti i trattamenti e servizi effettuati non è subordinata alle disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n.174.
  • L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.
  • È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni
  • Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Tecnica

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Telefono: 0744-334928
Email: edilizia@comune.sangemini.tr.it; utc@comune.sangemini.tr.it; manutenzione@comune.sangemini.tr.it
PEC: comune.sangemini@postacert.umbria.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/05/2024