Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali:
- assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010;
- assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011.
Requisiti professionali:
- avere seguito il percorso formativo regionale.
E' possibile avviare l’attività imprenditoriale a titolo individuale o sotto forma societaria.
Altri requisiti:
L’operatore di tecniche di massaggio orientale può operare presso centri benessere, il proprio studio o il domicilio dell’utente.
I locali in cui viene svolta l’attività devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia e riportati di seguito.
E' necessario avere una qualifica riconosciuta dagli enti ufficiali nonché seguire continui corsi di aggiornamento sulle ultime tecniche del settore e sulle ultime norme.
Una volta scelto il locale e deciso i dettagli della propria attività bisogna però preventivarne ogni aspetto, persino il design e la mappatura del locale, la disposizione dei macchinari nonché la redazione di un business plan.
Requisiti igienico sanitari richiesti ai sensi della normativa vigente per l’attività di parrucchiere, estetista ed affini
A) Requisiti strutturali generali:
- Le altezze (*) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento Edilizio: ovvero almeno 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone, almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi, almeno 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc..
- Se l’attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l’acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n° 303/56), da richiedere presso la ASL, al Servizio UOPSAL territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga.
- Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (**), è richiesto un impianto di trattamento dell’aria, con sia la dichiarazione di conformità e sia la relazione tecnica, quest’ultima conforme a quanto previsto all’art. 3.4.7. lett. “a” e “b” del Regolamento di Igiene.
- La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione (***), ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
- I pavimenti dell’esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
- Le pareti dell’esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
- Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell’art. 42 e/o 48 del Regolamento Edilizio, deve essere accessibile dall’interno dell’esercizio ed a uso esclusivo dell’attività ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene; inoltre deve essere:
- dotato di regolare antibagno;
- dotato di lavello a comando non manuali;
- dotato di porta dell’antibagno del tipo a tenuta;
- dotato di pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben connesso;
- dotato di pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile;
- presente, in caso di subingresso, la dichiarazione dell’Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno.
- Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitate da pareti non a tutta altezza, di regola non superiore ai 2/3 dell’altezza del locale e comunque conformi al diritto di privacy dell’utente.
- Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento d’Igiene.
B) Dotazione minima prevista dall’art. 3.12.8 del regolamento d’igiene
- La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all’esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura.
- Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito.
- Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti.
- Deve essere presente idoneo sistema di disinfezione per la strumentazione in uso.
C)Dichiarazioni impianti e attrezzature
- E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
- E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
- Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.
D)Disinfezione
Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi e relativo documento della procedura utilizzata ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
(*) Altezze dei locali: si considera l’altezza media ponderale dei locali.
(**) Aerazione naturale diretta: deve essere garantita da serramenti apribili con comando facilmente azionabile ad altezza uomo ai sensi dell’art. 42.3 del Regolamento Edilizio, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Edilizio.
(***) Superfici dei locali: un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 9.00 ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Edilizio.
N.B.: Per un inquadramento generale della materia si veda la specifica normativa di settore.