Richiesta di apertura, subentro o cessazione di attività di Sale Giochi

Servizio attivo

Per sala giochi si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici, e del gioco delle carte.

A chi è rivolto

Privati in possesso dei requisiti.

Descrizione

Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.
Codice Ateco 2007: 93.29.30 Sale giochi e biliardi

Per il gioco lecito si possono utilizzare:
1. apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S.
2. apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettere a) del T.U.L.P.S.
3. apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettera c) del T.U.L.P.S.
4. oppure, più tradizionalmente, mazzi di carte, bocce, giochi di società (scacchi, dama, etc), giochi da tavolo, ping-pong.

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

L’attività di sala giochi può essere iniziata solo dopo il completamento dell’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione. Contestualmente all’avvio dell’attività occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con i relativi allegati.
 
Per la richiesta di apertura attività di sala giochi, presentare apposita domanda allegando i documenti richiesti:

  • Modulo domanda di autorizzazione
  • Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
  • Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
  • Planimetria dei locali in scala 1:100
  • Copia conforme del certificato prevenzione Incendi rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco (SOLTANTO PER LOCALI CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 100 PERSONE)

 
All’atto dell’inizio dell’attività dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

  • SCIA Modello A
  • scheda 1 (SOLTANTO in caso di svolgimento anche dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande);
  • scheda 2;
  • planimetria dei locali in scala 1:100 con l’indicazione dell’esatta ubicazione degli apparecchi, distinti per tipologia (indicare anche, per ogni locale, destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono, rapporti aeroilluminanti e servizi igienici);
  • scheda 5;
  • dichiarazione contenente elenco degli apparecchi installati distinti per tipologia nonché, per ciascun apparecchio, denominazione del gioco, casa costruttrice, anno di produzione, numero di matricola progressivo;
  • relazione a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dei locali ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento per le sale giochi;
  • certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all’albo, attestante che gli apparecchi sono collegati alla rete di alimentazione attraverso trasformatore di isolamento o altro dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità;
  • Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95) e redatta secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8.3.02 n. VII/8313 e dall’allegato tecnico “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (art. 5 comma 4). Qualora non sussistano le condizioni di cui all’art. 5 comma 4 dell’allegato sopra indicato: autocertificazione di non essere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 5 comma 4 dell’allegato tecnico “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione revisionale del clima acustico allegato alla D.G.R. 11 VII/8313 del 8.3.02;
  • Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e degli intestatari della scheda 2;
  • Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
  • Copia ricevuta del versamento all’ASL;
  • Copia ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;
  • Dichiarazione di nomina di uno o più rappresentanti alla conduzione dell'esercizio e relativa dichiarazione di accettazione rappresentanza con allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (dichiarante e rappresentante) ed eventuale copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (SE NECESSARIA);
  • Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio di cui all’art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. (SOLTANTO SE PRESENTI APPARECCHI APPERTINENTO A QUESTA CATEGORIA).

 
In caso di subingresso deve essere presentata la seguente documentazione:

  • Modulo unico Subingresso;
  • autorizzazione comunale per sala giochi
  • Documentazione attestante la disponibilità di locali;
  • atto notarile ovvero certificazione notarile attestante il titolo al subingresso ovvero autocertificazione attestante la qualità di erede(Ai sensi degli artt. 19/47 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 l’interessato può autocertificare la validità del documento (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) dichiarando sullo stesso: “La presente copia è conforme all’originale in mio possesso rilasciata dalla P.A. competente”. La dichiarazione DEVE essere datata, sottoscritta ed integrata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità).;
  • eventuale copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
  • ricevuta di versamento degli oneri alla ASL;
  • ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.

 
Per comunicare la cessazione dell’attività è necessario presentare:

  • Modulo unico cessazione;
  • copia di documento identificativo valido del sottoscrittore;

 
Per quanto riguarda il subentro o la cessazione, tali attività possono essere iniziate IMMEDIATAMENTE, a partire  dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione.


Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Cosa si ottiene

Il permesso o rilascio di SCIA, la modifica, il subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa), o la cessazione di attività di sale giochi.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

La licenza per apertura di una sala giochi, cui fa riferimento l’art. 86 del T.U.L.P.S., è oggi sostituita dalla SCIA.

Nella sala-giochi “pura” non viene effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma solo di intrattenimento.
Qualora all'esercizio dei giochi venga abbinata l’attività di somministrazione, seppur non prevalente, si ricade nell'ipotesi di somministrazione in esercizio di intrattenimento e svago (di tipologia b).
Qualora si volessero far convivere, negli stessi locali, due distinte attività, di sala giochi e di somministrazione, non collegate tra loro, si dovrà provvedere a dividere fisicamente gli spazi ad esse dedicati e dotarle di accessi autonomi.

Il DM 564/1992 sulla sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non è applicabile, per analogia, alle sale giochi; resta pertanto applicabile solo l'art. 153 del R.D. 635/1940.

Le sale da gioco con capienza superiore a 100 persone rientrano tra le attività definite a medio rischio di incendio (Attività 65.1.B : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone).
 
La SCIA è necessaria anche per l’attività di:
• produzione o di importazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7;
• di distribuzione e di gestione, anche indiretta di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7;
• installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 lettera a) e lettera c) e comma 7, in tabaccherie, edicole, ricevitorie, circolo privato, area aperta al pubblico.

Si indicano di seguito le principali prescrizioni di carattere generale cui devono attenersi gli operatori del settore dei giochi leciti:

1. Gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi devono essere omologati e conformi alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del TULPS;
2. ai minori degli anni 18 (diciotto) è vietato l’utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS;
3. è vietato qualsiasi gioco d’azzardo;
4. sono vietate le scommesse e l’uso degli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 15, se non accompagnati da persone maggiorenni;
5. qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o sostituzione di tipologia (non di modello) degli apparecchi da trattenimento dichiarati, dovrà essere preventivamente segnalata (SCIA);
6. all’interno dell’esercizio autorizzato è fatto obbligo di esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore e dal Comune;
7. Per le sale giochi sussiste l’obbligo di esposizione dalla tabella dei giochi vietati, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
8. Nessuna disposizione di legge prevede che la tabella rilasciata dal Questore debba essere vidimata dal Sindaco, in originale: pertanto è sufficiente l’esposizione della fotocopia della tabella, consegnata dal Comune;
9. (art. 3, comma 3,  Decr. 27.10.2003) l’offerta complessiva di gioco, nei limiti quantitativi previsti all’art. 110, comma 6, deve essere diversificata con l’installazione di almeno un apparecchio senza vincite in denaro;
10. (art. 3,  comma 4, Decr. 27.10.2003) gli apparecchi con vincita in denaro non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie;
11. dovranno essere rispettati i regolamenti di AAMS in tema di contingentamento, nonché le prescrizioni che regolano l’offerta di gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento vigenti ed alle eventuali future modificazioni ed integrazioni.


L’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. “Video Lottery Terminal” è soggetta alla licenza ex art. 88 TULPS di competenza della Questura.

Non è necessario presentare la SCIA, ma soltanto una mera comunicazione qualora l’installazione e/o la sostituzione degli apparecchi di cui ai commi 6, lettera a) e 7 dell’art. 110 TULPS avvenga presso esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 86 o 88 TULPS (esercizi di somministrazione, circoli privati con somministrazione, strutture ricettive, sale giochi, sale bingo e sale scommesse).


Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:

  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)

 
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;
disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale;
contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4);
possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone.


Obblighi
L’autorizzazione ha validità permanente.
Può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per:

  • abuso;
  • motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
  • sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.


Contingentamento apparecchi: in ciascuna sala giochi è possibile installare un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 ogni cinque metri quadrati di superficie.

Orari di apertura: l'ordinanza del Sindaco  determina l'orario massimo di apertura delle sale da gioco.

Ulteriori informazioni

Normativa:

  • Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (art.19);
  • Decreto Legislativo  26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
  • Decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
  • Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86 e 110)
  • Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635- Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 153 e 195)
  • D.M. 18 gennaio 2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Tecnica

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Telefono: 0744-334928
Email: edilizia@comune.sangemini.tr.it; utc@comune.sangemini.tr.it; manutenzione@comune.sangemini.tr.it
PEC: comune.sangemini@postacert.umbria.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/05/2024