La licenza per apertura di una sala giochi, cui fa riferimento l’art. 86 del T.U.L.P.S., è oggi sostituita dalla SCIA.
Nella sala-giochi “pura” non viene effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma solo di intrattenimento.
Qualora all'esercizio dei giochi venga abbinata l’attività di somministrazione, seppur non prevalente, si ricade nell'ipotesi di somministrazione in esercizio di intrattenimento e svago (di tipologia b).
Qualora si volessero far convivere, negli stessi locali, due distinte attività, di sala giochi e di somministrazione, non collegate tra loro, si dovrà provvedere a dividere fisicamente gli spazi ad esse dedicati e dotarle di accessi autonomi.
Il DM 564/1992 sulla sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non è applicabile, per analogia, alle sale giochi; resta pertanto applicabile solo l'art. 153 del R.D. 635/1940.
Le sale da gioco con capienza superiore a 100 persone rientrano tra le attività definite a medio rischio di incendio (Attività 65.1.B : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone).
La SCIA è necessaria anche per l’attività di:
• produzione o di importazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7;
• di distribuzione e di gestione, anche indiretta di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7;
• installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 lettera a) e lettera c) e comma 7, in tabaccherie, edicole, ricevitorie, circolo privato, area aperta al pubblico.
Si indicano di seguito le principali prescrizioni di carattere generale cui devono attenersi gli operatori del settore dei giochi leciti:
1. Gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi devono essere omologati e conformi alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del TULPS;
2. ai minori degli anni 18 (diciotto) è vietato l’utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS;
3. è vietato qualsiasi gioco d’azzardo;
4. sono vietate le scommesse e l’uso degli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 15, se non accompagnati da persone maggiorenni;
5. qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o sostituzione di tipologia (non di modello) degli apparecchi da trattenimento dichiarati, dovrà essere preventivamente segnalata (SCIA);
6. all’interno dell’esercizio autorizzato è fatto obbligo di esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore e dal Comune;
7. Per le sale giochi sussiste l’obbligo di esposizione dalla tabella dei giochi vietati, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
8. Nessuna disposizione di legge prevede che la tabella rilasciata dal Questore debba essere vidimata dal Sindaco, in originale: pertanto è sufficiente l’esposizione della fotocopia della tabella, consegnata dal Comune;
9. (art. 3, comma 3, Decr. 27.10.2003) l’offerta complessiva di gioco, nei limiti quantitativi previsti all’art. 110, comma 6, deve essere diversificata con l’installazione di almeno un apparecchio senza vincite in denaro;
10. (art. 3, comma 4, Decr. 27.10.2003) gli apparecchi con vincita in denaro non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie;
11. dovranno essere rispettati i regolamenti di AAMS in tema di contingentamento, nonché le prescrizioni che regolano l’offerta di gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento vigenti ed alle eventuali future modificazioni ed integrazioni.
L’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. “Video Lottery Terminal” è soggetta alla licenza ex art. 88 TULPS di competenza della Questura.
Non è necessario presentare la SCIA, ma soltanto una mera comunicazione qualora l’installazione e/o la sostituzione degli apparecchi di cui ai commi 6, lettera a) e 7 dell’art. 110 TULPS avvenga presso esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 86 o 88 TULPS (esercizi di somministrazione, circoli privati con somministrazione, strutture ricettive, sale giochi, sale bingo e sale scommesse).
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali:
- assenzadi cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010
- assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011
- Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931
- Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Presupposti e ulteriori requisiti specifici:
agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;
disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale;
contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4);
possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone.
Obblighi
L’autorizzazione ha validità permanente.
Può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per:
- abuso;
- motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
- sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Contingentamento apparecchi: in ciascuna sala giochi è possibile installare un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 ogni cinque metri quadrati di superficie.
Orari di apertura: l'ordinanza del Sindaco determina l'orario massimo di apertura delle sale da gioco.