Richiesta di autorizzazione temporanea, preavviso e sopralluogo per manifestazioni di pubblico spettacolo, eventi straordinari di arte varia

Servizio attivo

Per manifestazioni temporanee si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precise.

A chi è rivolto

Ai promotori e agli organizzatori di pubbliche manifestazioni.

Descrizione

Per manifestazioni temporanee si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precise.
 
Codice Ateco 2007:93.29.90 Attività di intrattenimento e divertimento

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta.
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento della manifestazione.

In presenza di attività di somministrazionea pagamento, durante la manifestazione, occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Per le manifestazioni ove è prevista la presenza di pubblico superiore alle 200 unità, deve essere richiesto il sopralluogo da parte della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo - CCVLPS.

I promotori e gli organizzatori di pubbliche manifestazioni nell’ambito della provincia devono darne preavviso al Questore almeno tre giorni prima dell'evento ai sensi dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Se le pubbliche manifestazioni interessano più di una provincia il preavviso deve essere presentato a tutti i Questori delle province interessate
La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).


Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Cosa si ottiene

L'autorizzazione temporanea per manifestazioni di pubblico spettacolo o eventi straordinari di arte varia.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

I promotori e gli organizzatori di pubbliche manifestazioni nell’ambito della provincia devono darne preavviso al Questore almeno tre giorni prima dell'evento ai sensi dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Se le pubbliche manifestazioni interessano più di una provincia il preavviso deve essere presentato a tutti i Questori delle province interessate

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:

  • assenza di cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)

 
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone, occorre il parere di agibilità dello spazio ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza.
 
Nei due anni successivi al rilascio dell’autorizzazione, qualora la manifestazione si ripeta con le medesime strutture ed impianti, già autorizzati dalla Commissione comunale di vigilanza, la manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dall’ufficio senza l’intervento della Commissione.
 
Per manifestazioni in luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, pur in presenza di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, la manifestazione verrà autorizzata dall’ufficio a seguito dell’acquisizione di idoneità statica delle strutture allestite e di dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio purchè prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico.
 
Per manifestazioni musicali di durata superiore a 15 giorni, il richiedente deve presentare idonea documentazione di valutazione di impatto acustico atta ad acquisire nulla osta in materia di inquinamento acustico.
 
Nel caso in cui lo spazio destinato allo svolgimento della manifestazione musicale necessiti di deroga per il superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, corredata dalla relazione di impatto acustico. La relazione verrà trasmessa al Settore Attuazione Politiche Ambientali - Ufficio inquinamento acustico per il rilascio della deroga e per i controlli fonometrici.

Ulteriori informazioni

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. - Artt. 18, 68, 69, 80
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento Esecuzione TULPS
  • Per processioni religiose: Artt. 18 e 25 TULPS

Per ogni tipologia di manifestazioni pubbliche è sempre obbligatorio l'avviso al Questore di Terni, da presentare almeno 3 gg. prima dell'evento.

Per le misure inerenti la safety e security:  Direttiva Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 e relative "Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità"

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Tecnica

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Telefono: 0744-334928
Email: edilizia@comune.sangemini.tr.it; utc@comune.sangemini.tr.it; manutenzione@comune.sangemini.tr.it
PEC: comune.sangemini@postacert.umbria.it
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Pagina aggiornata il 07/05/2024