Richiesta di apertura o subentro di locale di pubblico spettacolo.

Servizio attivo

Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni.

A chi è rivolto

Privati in possesso dei requisiti.

Descrizione

Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni.
Si tratta di locali nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all’attività di somministrazione ai sensi dell’articolo 6, lettera (l), della D.G.R. n. VII/17516/2004.

Nei locali di pubblico spettacolo, sia nei locali al chiuso sia nelle eventuali pertinenze esterne, sono autorizzati in via definitiva trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, concerti
 
Codice Ateco 2007:93.29.10 Discoteche, sale da ballo, night club e simili

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

Per aprire un locale di pubblico spettacolo,deve essere presentata apposita domanda compilando il modulo predisposto ed allegando i documenti richiesti.L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente di iniziare l’attività. Richiesta licenza locale di pubblico spettacolo;

  • Copia documento d’identità valido;
  • Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
  • Estremi del contratto d'affitto registrato dei locali (o di altro atto attestante la disponibilità dei locali) ovvero copia dello stesso;
  • Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico firmata;
  • Modello comunicazione orari e adempimenti;
  • Modello richiesta di rappresentanza e modello accettazione rappresentanza (SE NECESSARI).

 
Contestualmente all’avvio dell’attività sarà necessario inviare una SCIA per la congiunta attività di somministrazione.
 
L’attività oggetto della domanda può essere iniziata solo dopo il completamento dell’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione.
 
Per subingresso di una attività di pubblico spettacolo è necessario presentare:

  • Richiesta licenza locale di pubblico spettacolo;
  • Copia documento d’identità valido;
  • Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
  • Estremi del contratto d'affitto registrato dei locali (o di altro atto attestante la disponibilità dei locali) ovvero copia dello stesso;
  • Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico firmata;
  • Estremi dell'atto registrato attestante il rilevamento dell'esercizio (atto compravendita, verbale assemblea cambio amministratore, contratto d'affitto d'azienda ecc.) ovvero copia dello stesso.

 
Per quanto riguarda il subentro, la sospensione e/o la cessazione, tali attività possono essere iniziate IMMEDIATAMENTE, a partire dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione.


Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Cosa si ottiene

Il permesso per l'apertura o il subentro di un locale di pubblico spettacolo.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:

  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)

 
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010. 
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
licenza di agibilità sui locali ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 rilasciata dall'Ufficio segreteria commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo, che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo;
certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone;
nulla osta in materia di inquinamento acustico. La documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002e dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4), viene trasmessa, a cura dell’ufficio, al Settore Attuazione Politiche Ambientali - Ufficio inquinamento acustico per le necessarie verifiche;
sorvegliabilità del locale (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico) ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite la Polizia Municipale, solo per i locali disposti su più livelli


Obblighi
L’autorizzazione ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
Orari: a seguito del rilascio della licenza di spettacolo, la presentazione della comunicazione degli orari di apertura consente l’avvio effettivo dell’attività.

Ulteriori informazioni

Normativa:

  • Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (art.19);
  • D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311– Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza
  • Decreto Legislativo  26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
  • Decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
  • Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 68, 69 e 80)
  • Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. VIII/6495 - Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande
  • Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Tecnica

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Telefono: 0744-334928
Email: edilizia@comune.sangemini.tr.it; utc@comune.sangemini.tr.it; manutenzione@comune.sangemini.tr.it
PEC: comune.sangemini@postacert.umbria.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/05/2024