Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali:
- assenzadi cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010
- assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011
- Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931
- Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Presupposti e ulteriori requisiti specifici:
licenza di agibilità sui locali ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 rilasciata dall'Ufficio segreteria commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo, che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo;
certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone;
nulla osta in materia di inquinamento acustico. La documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002e dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4), viene trasmessa, a cura dell’ufficio, al Settore Attuazione Politiche Ambientali - Ufficio inquinamento acustico per le necessarie verifiche;
sorvegliabilità del locale (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico) ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite la Polizia Municipale, solo per i locali disposti su più livelli
Obblighi
L’autorizzazione ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
Orari: a seguito del rilascio della licenza di spettacolo, la presentazione della comunicazione degli orari di apertura consente l’avvio effettivo dell’attività.