Richiesta di autorizzazione per Vendite Straordinarie

Servizio attivo

Si definiscono vendite straordinarie quelle con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

A chi è rivolto

Operatori in possesso dei requisiti.

Descrizione

Si definiscono vendite straordinarie quelle con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Si differenziano in:

  • VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI
Con Determinazione Dirigenziale n° 4033 del 07/06/2011 la regione dell’Umbria ha dato disposizioni in materia di  saldi o vendite di fine stagione stabilendo che i periodi in cui questi possono essere effettuati sono:
1.Fase post natalizia: A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO FERIALE ANTECEDENTE L'EPIFANIA per 60 gg.
2.Fase estiva:          A PARTIRE DAL PRIMO SABATO DEL MESE DI LUGLIO per 60 gg.
Eventuali variazioni dei periodi sopra indicati sono stabiliti dalla Giunta Regionale.Per l'effettuazione dei saldi non occorre alcun tipo di comunicazione al Comune.
  • VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente applicando sconti reali ed effettivi sui normali prezzi praticati.Possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza alcun tipo di comunicazione al Comune.

  • VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo nei seguenti casi:

a) cessazione dell’attività commerciale;

b) cessione d’azienda;

c) trasferimento in altri locali;

d) trasformazione o rinnovo locali.
 

  • VENDITE SOTTOCOSTO

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Per ulteriori dettagliate informazioni consultare le AVVERTENZE riportate sul modulo di comunicazione.

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

Per effettuare una vendita di liquidazione è obbligatoria la Comunicazione al Comune da effettuarsi esclusivamente per via telematica almeno 5 giorni prima dell'inizio con indicazione del motivo e della durata della vendita stessa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la durata non può essere superiore alle 13 (tredici) settimane.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) la durata non può essere superiore alle 6 (sei) settimane.


La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Per ulteriori dettagliate informazioni consultare le AVVERTENZE riportate sul modulo di comunicazione.


Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Cosa si ottiene

L'autorizzazione ad effettuare vendite straordinarie.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti  e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati.
 
Requisiti morali:

  • assenza di cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011.

 Altri requisiti:

  • disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro);
  • destinazione urbanistica.

Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

Ulteriori informazioni

Dcreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Legge regionale Umbria 13 giugno 2014, n. 10 - Testo Unico in materia di commercio.
 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Vigilanza e Commercio

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Dott.ssa Colantoni I.: 0744/334951
Ag. Baldi C.: 0744/334949
Fax: 0744-334116
Email: polizialocale@comune.sangemini.tr.it
PEC: area_vigilanza@pec.comune.sangemini.tr.it

Pagina aggiornata il 07/05/2024