Richiesta di autorizzazione per inizio attività, subentro, cessazione o sospensione per la somministrazione di alimenti in pubblici esercizi

Servizio attivo

Per somministrazione all’interno di pubblici esercizi si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande sia all’interno dei locali dell’esercizio sia in un’area attrezzata aperta al pubblico.

A chi è rivolto

Operatori in possesso dei requisiti

Descrizione

Per somministrazione all’interno di pubblici esercizi si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande sia all’interno dei locali dell’esercizio sia in un’area attrezzata aperta al pubblico. Per pubblici esercizi si intendono ad esempio bar, tavole fredde, ristoranti.

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

L’attività oggetto della domanda può essere avviata solo dopo il completamento dell’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione.
Al termine dell’istruttoria di rito il Servizio comunicherà all’utente l’esito dell’istanza presentata. In caso di esito favorevole la parte può iniziare l’attività nei termini stabiliti dalla norma (entro 2 anni dalla notifica) previa presentazione di una segnalazione di inizio attività.
 
Per richiedere l’autorizzazione all’apertura, ampliamento o al trasferimento di sede di un pubblico esercizio occorre presentare:

  • modello apertura/ampliamento/trasferimento di sede, in riferimento se l'attività insiste in Zona Tutelata o Non Tutelata;
  • planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati; dalle  planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564 (PUO’ ESSERE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA);
  • autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali (PUO’ ESSERE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA);
  • autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
  • documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (PUO’ ESSERE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA);
  • copia documento di riconoscimento valido del dichiarante;
  • copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, del dichiarante, (SOLTANTO IN CASO DI CITTADINANZA ESTERA).
  • delega per la somministrazione (SE NECESSARIA)
  • copia di un documento di riconoscimento del delegato (SOLTANTO IN CASO DI DELEGA);
  • copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, del delegato (SOLTANTO IN CASO DI DELEGA E IL DELEGATO POSSIEDE CITTADINANZA ESTERA);
  • copia della ricevuta di versamento “diritti di segreteria”;
  • NIA sanitaria.

 
Per inviare la segnalazione di inizio attività è necessario presentare:

  • SCIA Modello A;
  • Scheda 1;
  • Scheda 2;
  • relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico;
  • comunicazione denominazione dell’attività;
  • comunicazione orario d’esercizio;
  • planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle  planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564 (se non precedentemente presentata);
  • autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali (se non precedentemente presentata);
  • documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (se non precedentemente presentata);
  • NIA sanitaria;
  • Copia documento di riconoscimento valido del dichiarante;
  • Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, del dichiarante, in caso di cittadinanza estera.
  • Copia della ricevuta di versamento “diritti di segreteria”.

 Per quanto riguarda il subentro, la sospensione e/o la cessazione, tali attività possono essere iniziate IMMEDIATAMENTE, a partire dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione.
 
 Per subentrare in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario stipulare un atto notarile (compravendita, affittanza, donazione, cessione di quota, altro) e presentare al SUAP:
•      Modulo unico subingresso;
•      copia atto notarile;
•      Copia autorizzazione originale del cedente;
•      Copia documento di riconoscimento valido del dichiarante;
•      Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, del dichiarante, in caso di cittadinanza estera;
•      Copia della ricevuta di versamento “diritti di segreteria”;
•      NIA sanitaria.
 
Sospensione/riattivazione: la sospensione deve essere comunicata a partire dal 31° giorno di inattività e può durare al massimo per un anno.
Entro il termine del periodo di sospensione, è obbligatorio comunicare la riattivazione o la cessazione dell'attività.
Per sospendere o riattivare un’attività è necessario inoltrare al SUAP:
•      SCIA Modello B;
•      copia dell’autorizzazione originale (NEL CASO IN CUI LA SOSPENSIONE SUPERI I 6 MESI);
•      copia del registro dei corrispettivi (NEL CASO IN CUI LA SOSPENSIONE SUPERI I 6 MESI);
•      Copia documento di riconoscimento valido del dichiarante;
•      Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, del dichiarante, in caso di cittadinanza estera;
•      NIA sanitaria;
•      Copia della ricevuta di versamento “diritti di segreteria”.

Cessazione: la cessazione dell'attività è la chiusura definitiva dell'attività di somministrazione. deve essere inoltrato al SUAP:
•      Modulo unico cessazione;
•      Copia documento di riconoscimento valido del dichiarante;
•      Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, del dichiarante, in caso di cittadinanza estera;
•      NIA sanitaria;
•      Copia della ricevuta di versamento “diritti di segreteria”.


Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Cosa si ottiene

L'autorizzazione per inizio attività, subentro, cessazione o sospensione per la somministrazione di alimenti in pubblici esercizi

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

La validità dell’autorizzazione è permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
 
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività di somministrazione sono:

  • esporre l’autorizzazione;
  • esporre il cartello orario;
  • pubblicizzare i prezzi.

 
L’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto per quanto concerne: 

  • le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella;
  • gli alimenti, con le stesse modalità di cui al punto precedente, cui si aggiunge l’obbligo di esposizione del menù anche all’esterno dell’esercizio, o comunque leggibile dall’esterno.

 
Prezzi:
qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve, inoltre, indicare l’eventuale componente del servizio. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio. Inoltre il titolare dell’esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:
assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010
assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011
È possibile nominare un delegato alla somministrazione anche se il richiedente è persona fisica
 
Requisiti professionali:
possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
I pubblici esercizi devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Al fine del rilascio dell’autorizzazione occorre accertare la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. n. 564/1992.
 
 
dettagli relativi ai requisiti igienico-sanitari
 
Cucina
altezza media minima mt 2,70;
cubatura minima mc 24;
aerazione illuminazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale;
impianti di cottura: tutti gli impianti di cottura (a gas, elettrici, a combustibili solidi) necessitano di cappe aspiranti collegate a canna di esalazione/fumaria indipendente, a tenuta, sfociante un metro oltre il colmo del tetto;
impianti a gas: necessitano di certificazione ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 corredata di copia dei requisiti tecnico-professionali dell’impiantista e recante le specifiche norme tecniche applicate per la realizzazione del medesimo impianto. Il locale deve essere dotato di apertura/e di ventilazione permanente fornita di griglia, con protezione dall’ingresso di insetti e altri animali.
 
Caratteristiche del locale e attrezzature minime:
non deve avere comunicazione diretta con i servizi igienici o con i locali di abitazione e non deve essere impiegato in alcun modo per sosta o dimora di persone e di animali;
pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a mt 2, con materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili;
soffitti e attrezzature sopraelevate realizzati in modo tale da evitare accumulo di sporcizia, formazione di muffa e caduta di particelle;
pavimenti facili da pulire, realizzati con materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico;
porte rivestite di materiale liscio e impermeabile;
aperture dotate di reti anti-insetti;
superfici e attrezzature a contatto con gli alimenti devono essere idonee a tale scopo, oltre ad essere facilmente pulibili, disinfettabili, in materiale liscio, lavabile, resistente alla corrosione e non tossico;
lavelli per gli alimenti in numero adeguato alle necessità dell'esercizio e muniti di rubinetti di acqua fredda e calda con erogatori di sapone liquido e asciugamani non riutilizzabili;
impianti eroganti acqua calda e fredda per il lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature e dispense per il loro ricovero;
deve essere presente un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani, con acqua calda e fredda, dotati di sapone non riutilizzabile e sistema igienico d’asciugatura. Gli impianti per il lavaggio alimenti devono essere separati da quelli di lavaggio delle mani;
percorsi e passaggi, qualora destinati anche a mezzi di movimentazione, di larghezza superiore almeno a cm 70 all’ingombro massimo dei mezzi. In ogni caso i percorsi non devono sovrapporsi alle postazioni di lavoro;
devono essere disponibili postazioni di lavoro tali da evitare la contaminazione nelle varie fasi di manipolazione.
 
Servizi igienici
Sono necessari:
almeno un servizio igienico annesso (interno all’esercizio) ad uso esclusivo del personale;
servizi igienici per il pubblico in numero di uno ogni mq 60, o frazione, della superficie del locale/i di somministrazione.
Ad eccezione di quello per il pubblico disabile (regolamentato da normative specifiche), tutti i servizi igienici dovranno avere le seguenti caratteristiche:
locale WC, contenente il vaso, con superficie minima di mq 1, altezza media non
inferiore a mt 2,40 e dotato di finestra per aerazione naturale diretta, non inferiore a mq 0,50. Se privo di finestra (bagno cieco), dovrà essere dotato di aspirazione forzata con ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente;
antibagno con superficie minima di mq 1, altezza media non inferiore a mt 2,10.
La porta che accede all’esterno dovrà essere dotata di ritorno automatico, con apertura verso l’esterno; pavimenti e pareti, fino ad altezza di mt 2 in materiale impermeabile, facilmente
lavabile e disinfettabile;
lavabo con distributore di sapone liquido e con asciugamano elettrico o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso;
erogatori dell’acqua potabile e scarico del wc azionati a comando non manuale e non a gomito;
contenitori per rifiuti, con coperchio a tenuta azionato a pedale.
 
Spogliatoi
superficie commisurata a non meno di mq 1,50 per ogni addetto;
altezza media non inferiore a mt 2,40;
aerazione naturale oppure idonei dispositivi per il ricambio dell’aria, come stabilito per i bagni ciechi;
riscaldamento adeguato;
pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad una altezza minima di mt 2,00 dal pavimento;
devono essere collocati armadietti individuali a doppio scomparto per la custodia separata degli indumenti da lavoro da quelli personali.
L'antibagno che rispetta tali requisiti può essere usato come spogliatoio.
 
Deposito/vano
locale/vano di adeguate dimensioni, proporzionato all’entità delle attività svolte, con spazi e attrezzature idonee, separati per materie prime e prodotti finiti, scaffalature e bancali rivestiti di materiale lavabile sanificabile;
altezza media non inferiore a mt 2,70 e rapporti aeroilluminanti non inferiori a 1/10 della superficie se con permanenza di persone;
altezza media non inferiore a mt 2,10 se non vi è permanenza di persone;
tutte le aperture protette da reticelle a maglia fine;
pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a mt 2, con materiali di colore chiaro e lavabili;
soffitti di materiale idoneo, tale da non creare inconvenienti alle sostanze alimentari.
 
Locale somministrazione
altezza minima mt 2,70;
cubatura minima mc 24;
aerazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale.
 
L’insufficiente aerazione naturale diretta può essere integrata o sostituita con impianto di condizionamento conforme;
illuminazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale integrabile o sostituibile con illuminazione artificiale;
Gli alimenti esposti devono essere mantenuti ad idonea temperatura e protetti dalla contaminazione con apposite vetrine o similari.
 
Modalità smaltimento rifiuti
I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.
Si devono prevedere opportune procedure per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e altri infestanti.

Ulteriori informazioni

Riferimenti di legge

  • Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari D.P.R. 29 marzo 1980, n. 327 – Regolamento di esecuzione della lagge 30 aprile 1962 n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (art. 28);
  • Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Normativa:

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";
  • Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (art.19);
  • Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  • Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
  • Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
  • Legge Regionale Umbria 13 giugno 2014, n. 10 "Testo unico in materia di commercio".


N.B.  Per la vendita di specifici prodotti, di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Vigilanza e Commercio

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Dott.ssa Colantoni I.: 0744/334951
Ag. Baldi C.: 0744/334949
Fax: 0744-334116
Email: polizialocale@comune.sangemini.tr.it
PEC: area_vigilanza@pec.comune.sangemini.tr.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/05/2024