Richiesta di autorizzazione per attività di somministrazione temporanea

Servizio attivo

Per somministrazione temporanea si intende l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nei locali e luoghi in cui si svolgono e per la durata delle stesse.

A chi è rivolto

Operatori in possesso dei requisiti.

Descrizione

Per somministrazione temporanea si intende l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nei locali e luoghi in cui si svolgono e per la durata delle stesse.

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

In presenza di somministrazione temporanea a pagamento o gratuita aperta al pubblico occorre presentare: 

  • Scheda Anagrafica
  • SCIA Unica;
  • Planimetria in scala non inferiore ad 1:100 asseverata da tecnico abilitato e dal titolare;
  • Notifica sanitaria (art. 6. Reg. CE n. 852/2004);
  • Ricevuta di versamento oneri USL Umbria 2;
  • Elenco dei prodotti e dei piatti somministrati e dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati;
  • Documento d’identità dell'organizzatore.

La somministrazione temporanea gratuita in feste di carattere privato non è soggetta a presentazione di SCIA né a comunicazione ad ASL.

PARTICOLARITA'
Se l'attività di somministrazione è effettuata congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago, non potrà avere una durata superiore a dieci giorni consecutivi, (a meno che non si tratti di una manifestazione storica, così come individuata dalla L.R.  29 luglio 2009, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni storiche") e soggiace alla disciplina delle Sagre e Feste Popolari 
 

 I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 “Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”.

Per la somministrazione dei pasti si dovrà indicare nel menù gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute, avente come oggetto “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”,

Cosa si ottiene

L'autorizzazione all'attività di somministrazione temporanea.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:

  • assenza di cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011.

 
Requisiti professionali:
L’attività che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
L’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari potrà essere esercitata anche in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n.. 59/2010.

Requisiti ulteriori:  
Rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui ai:

  • D.Lgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro
  • D.M. 388/03 Pronto Soccorso Aziendale
  • Direttiva 2006/42/CE Requisiti essenziali di sicurezza e salute pubblica dei macchinari
  • D.M. 10/03/1998 Normativa Antincendio

Ulteriori informazioni

Normativa:

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
  • Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento di esecuzione del TULPS”
  • Legge 25 agosto 1991, n. 287  “Aggiornamento  della  normativa  sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi”
  • Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .
  • Legge regionale 13 giugno 2014 , n. 10 “Testo unico in materia di commercio”   
  • L.R.   21 gennaio 2015 , n. 2 “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”
  • Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 “Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”.
  • Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute, avente come oggetto “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Vigilanza e Commercio

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Dott.ssa Colantoni I.: 0744/334951
Ag. Baldi C.: 0744/334949
Fax: 0744-334116
Email: polizialocale@comune.sangemini.tr.it
PEC: area_vigilanza@pec.comune.sangemini.tr.it

Pagina aggiornata il 07/05/2024