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Richiesta di autorizzazione impianto di distribuzione carburanti ad uso privato.
Servizio
attivo
Autorizzazione installazione ed esercizio di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato ai sensi Art.71, comma 1, lettera e) L. R. 10/2014 “Testo unico in materia di commercio”
Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.
Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it
Cosa serve
Modulistica per la richiesta di autorizzazione impianto di distribuzione carburanti ad uso privato
Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Cosa si ottiene
L'autorizzazione all'installazione di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato.
Tempi e scadenze
La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Vincoli
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
Ulteriori informazioni
L. R. 10/2014 “Testo unico in materia di commercio”
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre
informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.