L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è assoggettata ad una autorizzazione generale ai sensi degli articoli 25-26 del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 (c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”). L’impresa interessata a svolgere tale attività presenta al Ministero una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ed è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Le imprese così autorizzate hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico e di richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture.
L’installazione di infrastrutture con potenza superiore ai 20 watt presuppone l’inoltro di una istanza ed il rilascio da parte del SUAP di un provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dall’avvio del procedimento.
L’installazione di impianti con potenza inferiore o uguale ai 20 watt presuppone l’inoltro di una denuncia di inizio attività (DIA), che si intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato diniego.
L'esercizio di impianti di potenza al collettore di antenna non superiore a 7 watt e di reti microcellulari di telecomunicazione sono soggetti all'obbligo di comunicazione al SUAP almeno 30 giorni prima dell'attivazione.
Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine di dodici mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo unico, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.