Richiesta di trasferimento sede di attività di Farmacia

Servizio attivo

Questa procedura si applica alla gestione del trasferimento dei locali della farmacia nell’ambito della propria sede farmaceutica.

A chi è rivolto

Operatori in possesso dei requisiti.

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

A seguito di presentazione di istanza presso il Comune, unitamente alla N.I.A. sanitaria, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475, art. 1 comma 5, cosi come modificata dalla . 362/91, la domanda di trasferimento di farmacia in un altro locale nell’ambito della sede di pertinenza, deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’albo dell’Unità Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove ha sede la farmacia.

Il responsabile della UOS Farmacia Territoriale, ricevuti tutti i documenti necessari, preso atto che nulla oppone all’istanza di variazione trasferimento dei locali, e verificato l’attestazione dell’idoneità dei locali, predispone visita ispettiva ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/34 e invia copia del verbale al Sindaco del Comune.

L’autorizzazione al trasferimento viene rilasciata subordinatamente al buon esito di detta ispezione.

Il Comune, presa visione di quanto presentato, notifica l’atto di trasferimento dei locali al farmacista richiedente, tramite decreto autorizzativo (originale) in bollo, e invia al servizio farmaceutico di competenza il secondo originale del decreto autorizzativo.

La Commissione Ispettiva della ASL effettua poi una seconda ispezione per accertare che la farmacia si presenti in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di proseguire la propria attività con piena garanzia di buon esercizio.

Il Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL provvede a trasmettere il provvedimento autorizzativo per conoscenza e seguito di competenza a:

  • Ministero della Salute- Direzione Generale servizi Farmaceutici-Viale dell’Industria 20 cap 00144-Roma;
  • Direzione Regionale delle entrate per il Lazio –via G. Capranesi 60, 00155 Roma;
  • Ordine dei Farmacisti

 


Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Cosa si ottiene

Autorizzazione al trasferimento sede di Farmacia

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Per il trasferimento dei locali della farmacia nell’ambito della stessa sede farmaceutica, il titolare della farmacia, deve presentare domanda di autorizzazione al Sindaco in marca da bollo da 16,00 euro, con allegata copia conforme della documentazione.

La domanda viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

Ulteriori informazioni

Normativa

  • Art. 65 D. Lgs 81/08 (attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 
  • D.P.R 380/01 di cui ai commi 1 e 2 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); 
  • D.P.R. 445/00 (autocertificazione); 
  • D.P.R. 252/98; 
  • Legge 17.01.1994 n. 47; 
  • Legge 362/1991 (Legge di riordino del settore farmaceutico);
  • Legge 241/90 (Nuove norme in materia di provvedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  • Legge 19/03/1990 n. 55;
  • L.R. 9 aprile 2015, n. 11, e ss. mm. ii. (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), con particolare riguardo alle disposizioni recate dal Capo IV – “Norme inerenti le farmacie” che disciplina le rispettive competenze in materia dei Comuni e delle ASL; 
  • Legge 833/78 /Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale); 
  • DPR 1275/71 (Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norma concernente il servizio farmaceutico); 
  • Legge 475/1968 (riforma Mariotti); 
  • Legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  • Art. 48 del DPR 303/56 (Norme generali per l’igiene del lavoro); 
  • Testo Unico delle Leggi Sanitarie T.U.LL.SS 1265/1934; 
  • R.D.1706/1938;

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Vigilanza e Commercio

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Dott.ssa Colantoni I.: 0744/334951
Ag. Baldi C.: 0744/334949
Fax: 0744-334116
Email: polizialocale@comune.sangemini.tr.it
PEC: area_vigilanza@pec.comune.sangemini.tr.it
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Pagina aggiornata il 07/05/2024