A seguito di presentazione di istanza presso il Comune, unitamente alla N.I.A. sanitaria, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475, art. 1 comma 5, cosi come modificata dalla . 362/91, la domanda di trasferimento di farmacia in un altro locale nell’ambito della sede di pertinenza, deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’albo dell’Unità Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove ha sede la farmacia.
Il responsabile della UOS Farmacia Territoriale, ricevuti tutti i documenti necessari, preso atto che nulla oppone all’istanza di variazione trasferimento dei locali, e verificato l’attestazione dell’idoneità dei locali, predispone visita ispettiva ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/34 e invia copia del verbale al Sindaco del Comune.
L’autorizzazione al trasferimento viene rilasciata subordinatamente al buon esito di detta ispezione.
Il Comune, presa visione di quanto presentato, notifica l’atto di trasferimento dei locali al farmacista richiedente, tramite decreto autorizzativo (originale) in bollo, e invia al servizio farmaceutico di competenza il secondo originale del decreto autorizzativo.
La Commissione Ispettiva della ASL effettua poi una seconda ispezione per accertare che la farmacia si presenti in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di proseguire la propria attività con piena garanzia di buon esercizio.
Il Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL provvede a trasmettere il provvedimento autorizzativo per conoscenza e seguito di competenza a:
- Ministero della Salute- Direzione Generale servizi Farmaceutici-Viale dell’Industria 20 cap 00144-Roma;
- Direzione Regionale delle entrate per il Lazio –via G. Capranesi 60, 00155 Roma;
- Ordine dei Farmacisti
Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);