Richiesta per il rilascio del permesso di costruire e Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Ristrutturazione Urbanistica

Servizio attivo

Richiesta per il rilascio del permesso di costruire e Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Ristrutturazione Urbanistica

A chi è rivolto

Operatori in possesso dei requisiti.

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

Permesso di Costruire

Documentazione necessaria:

  • Domanda permesso di costruire
  • n. 2 marche da bollo
  • Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica (se necessario)
  • Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto diverso da avente titolo -professionista-)
  • Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica (compresa nel modello di domanda del PDC)
  • Copia versamento diritti di segreteria
  • Copia versamento del contributo di costruzione (se necessario)
  • Copia di un documento d'identità valido
  • Tutte le dichiarazioni, i documenti progettuali e altra documentazione indicata nell'allegato "Documentazione da presentare"

 


SCIA

Documentazione necessaria:

  • segnalazione certificata di inizio attività
  • Modello di richiesta autorizzazione paesaggistica (se necessario)
  • Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto diverso da avente titolo -professionista-)
  • Dichiarazione del progettista abilitato
  • Copia versamento diritti di segreteria
  • Copia versamento del contributo di costruzione (se necessario)
  • Copia di un documento d'identità valido
  • Tutte le dichiarazioni, i documenti progettuali e altra documentazione indicata nell'allegato "Documentazione da presentare"

 


Autorizzazione Paesaggistica

Documentazione necessaria:

  • modello istanza autorizzazione paesaggistica
  • n. 2 marche da bollo da € 16,00
  • Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto diverso da avente titolo -professionista)
  • relazione paesaggistica o in alternativa, per gli interventi sottoposti a procedimento semplificato (D.P.R. 9-7-2010 n. 139) la SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA
  • Copia versamento diritti di segreteria
  • Copia di un documento d'identità valido

Accertamento della compatibilità paesaggistica (autorizzazione paesaggistica in sanatoria)

Documentazione necessaria:

  • modello istanza per l'accertamento della compatibilità paesaggistica
  • n. 2 marche da bollo da € 16,00
  • Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto diverso da avente titolo -professionista)
  • relazione paesaggistica o in alternativa, per gli interventi sottoposti a procedimento semplificato (D.P.R. 9-7-2010 n. 139) la SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA
  • Copia versamento diritti di segreteria
  • Copia di un documento d'identità valido

 

Cosa si ottiene

Il permesso di costruire o il rilascio di SCIA per ristrutturazione urbanistica

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Costi

Permesso di costruire

  • n. 2 marche da bollo da € 16,00;
  • versamento dei diritti di segreteria come da tariffario
  • contributo di costruzione certificato dal progettista 

Per assolvere l’imposta di bollo il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.


SCIA

  • versamento dei diritti di segreteria come da tariffario 
  • contributo di costruzione certificato dal progettista

Autorizzazione Paesaggistica

  • n. 2 marche da bollo da € 16,00;
  • versamento dei diritti di segreteria € 50,00

Per assolvere l’imposta di bollo il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.


Istanza di accertamento della compativilità paesaggistica

  • n. 2 marche da bollo da € 16,00;
  • versamento dei diritti di segreteria € 100,00

Per assolvere l’imposta di bollo il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.



Il versamento dei diritti di segreteria e del contributo di costruzione può essere effettuato tramite :

  • bonifico bancario IT35N0306972740000000046601
  • conto corrente postale 10439057
  • ufficio economato (piano primo - sede comunale)
  • tesoreria comunale (c/o CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - Via Tuderte 1 - San Gemini)

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa

Legge regionale 21 gennaio 2015 , n. 1

Testo unico Governo del territorio e materie correlate
 

Art. 120

(Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)

1. Il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse, ovvero all'impegno degli interessati, in base a convenzione o atto d'obbligo, di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

2. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici generali e attuativi adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico. La sospensione non si applica per i procedimenti conclusi con esito positivo, di cui sia stata data comunicazione all'interessato e nel caso di permesso di costruire acquisito con il silenzio-assenso, ai sensi dell' articolo 123, comma 13 .

Art. 121

(Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)

1. Nel permesso di costruire sono indicati il termine di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo abilitativo, quello di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i quattro anni dall'inizio dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato al massimo per due anni, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso il termine previsto per il completamento dell'opera, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

3. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al comune, almeno tre giorni prima del loro inizio, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i medesimi, inclusi i dati di cui all' articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 , nei limiti e con le modalità di cui all' articolo 116, comma 1 . L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune da parte del titolare del permesso.

4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA, ai sensi dell' articolo 124 . Il nuovo titolo abilitativo comporta, ove necessario e qualora l'intervento non sia strutturalmente ultimato, l'aggiornamento e/o l'integrazione del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

5. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 123

(Procedimento per il permesso di costruire)

1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 122 , è presentata al SUAPE corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da normative o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali contengono anche la classificazione degli edifici in attuazione dell'atto di indirizzo di cui all' articolo 248, comma 1, lettera b) . La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all' articolo 114, comma 7 o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione relativa alle autocertificazioni, e quella di cui agli articoli 127 e 128 nonché gli eventuali assensi comunque denominati di cui all' articolo 113, comma 4 e l'eventuale copia dei pareri previsti agli articoli 128 e 129. Il provvedimento finale sulla domanda è adottato ai sensi del comma 9 entro settantacinque giorni complessivi dalla data di presentazione della domanda stessa, fatti salvi i casi di interruzione di termini del procedimento previsti dal presente articolo e quanto previsto al comma 13 in materia di silenzio-assenso.

3. Qualora sia accertata l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento comunale per l'attività edilizia, da altre normative o disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale, deve essere dichiarata l'irricevibilità della domanda entro dieci giorni dalla presentazione della medesima.

4. Nel caso in cui, ai fini del permesso di costruire, sia necessaria l'acquisizione della VAS, oppure della valutazione di incidenza, il SUAPE comunica al richiedente la sospensione del procedimento e consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni, ferma restando la possibilità di acquisire la valutazione di incidenza nell'ambito della conferenza di servizi di cui all' articolo 113, comma 4 .

5. Il SUAPE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della l. 241/1990 .

6. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi del SUAPE, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all' articolo 113, comma 4 , sempre che gli stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge. Il responsabile del procedimento entro i successivi cinque giorni formula la proposta finalizzata all'adozione del provvedimento finale, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è trasmessa al dirigente o responsabile della competente struttura comunale corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

7. Il responsabile del procedimento acquisisce, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il parere di cui all' articolo 112, comma 7 , in merito al progetto presentato e, nel caso di interventi su edifici esistenti, conferma la classificazione degli edifici stessi in attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 .

8. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al comma 7 , che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare la quantificazione del contributo di costruzione, può, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni, nonché provvedere agli adempimenti in materia di contributo di costruzione. Qualora l'interessato non provveda all'integrazione nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l'istruttoria ai sensi dei commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 6 , comunque non oltre i venti giorni assegnati all'interessato.

9. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale o dal responsabile del SUAPE entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento di cui al comma 6 . Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui all' articolo 113, comma 4 , la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della l. 241/1990 , è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il parere è acquisito in applicazione del comma 6 e il termine di cui al comma 9 decorre dall'acquisizione del parere medesimo. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-diniego.

11. Il SUAPE, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

12. L'interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare alla domanda di rilascio del permesso di costruire e, in tal caso, il SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione eventualmente versato.

13. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 6 e 9 per l'adozione del provvedimento finale e comunque dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2 . È fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 .

14. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 116 e 121, l'inizio dei lavori è condizionato all'avvenuta presentazione al comune della documentazione di cui all' articolo 114 , commi 10 e 11.

15. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 13 , l'esistenza del titolo è provata dalla copia dell'istanza e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dal SUAPE, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.

16. Gli estremi del permesso di costruire, ovvero dell'istanza, sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia.

17. Qualora l'interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla comunicazione del rilascio del permesso, esso decade.

Art. 124

(Interventi subordinati alla SCIA)

1. Sono realizzabili mediante SCIA obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 118 e 119, ed inoltre:

a) gli interventi di cui all' articolo 119 , disciplinati da piani attuativi;

b) le varianti a permessi di costruire o a SCIA, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla SUC, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all'elenco di cui all' articolo 119 . Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;

c) le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 4 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I , nonché i manufatti a struttura leggera ed i servizi igienici in zona agricola di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), delle stesse norme regolamentari;

d) gli interventi dell' articolo 118 , commi 1 e 2, con esclusione della manutenzione ordinaria, riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, secondo quanto previsto all' articolo 118, comma 4 ;

e) gli interventi di modifica della destinazione d'uso secondo quanto previsto all' articolo 155, comma 4 , fatto salvo quanto previsto all' articolo 118, comma 2, lettera e) ;

f) gli interventi relativi ad opere di urbanizzazione primaria realizzati da soggetti privati non riconducibili alle opere pertinenziali, fermo restando quanto previsto all' articolo 212 ed in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni di cui all' articolo 21, comma 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);

g) i pozzi domestici e non domestici fino alla prima falda utile.

 

2. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti per l'attività edilizia, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente, attestata dal tecnico progettista o da altri tecnici abilitati, con le modalità di cui all' articolo 125 , commi 1 e 2.

Art. 125

(Disciplina della SCIA)

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare al SUAPE la SCIA, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l'attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione. La SCIA è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione relativa alle autocertificazioni, quella in materia di autorizzazione paesaggistica, la documentazione di cui all' articolo 127 , nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all' articolo 113, comma 4 e la ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 128 e 129, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali contengono la classificazione degli edifici stessi in attuazione dell'atto di indirizzo di cui all' articolo 248, comma 1, lettera b) .

2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento comunale per l'attività edilizia comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all' articolo 114, comma 7 , o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

3. Il SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta consegnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora il SUAPE accerti l'incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara l'irricevibilità, anche mediante strumenti telematici.

4. Il SUAPE comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 . Qualora il SUAPE o il responsabile del procedimento accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale, oppure la valutazione di incidenza, il SUAPE comunica al richiedente la sospensione del procedimento e consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni, ferma restando la possibilità di acquisire la valutazione di incidenza nell'ambito della conferenza di servizi di cui all' articolo 113, comma 4 . Fino all'esito favorevole delle valutazioni di cui sopra la segnalazione è priva di effetti.

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10 l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività è emanato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione con le modalità previste al comma 12 .

6. La SCIA è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. La data di effettivo inizio dei lavori, con l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all' articolo 90, comma 9 del d.lgs.81/2008 nei limiti e con le modalità di cui all' articolo 116 , è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga successivamente agli adempimenti e decorsi i termini di cui ai commi 5, 7, 8 e 9. L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune a cura dell'interessato. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al SUAPE la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell' articolo 112, comma 1 , il termine per l'inizio dei lavori decorre dal relativo provvedimento rilasciato dal responsabile dell'ufficio preposto, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove tale provvedimento non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

8. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire l'assenso o l'autorizzazione in materia di beni culturali o di beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 , il responsabile del procedimento o il SUAPE acquisiscono il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell' articolo 112, comma 1 e il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla data del rilascio delle relative autorizzazioni e pareri in materia paesaggistica e di beni culturali. Ove tali provvedimenti non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla segnalazione, ovvero gli assensi stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge, spetta al SUAPE, entro dieci giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, richiederne all'autorità preposta il rilascio. Il SUAPE può convocare, ai fini dell'acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14- quater della l. 241/1990 . In tali casi il termine per l'inizio dei lavori decorre dal rilascio dell'atto richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso previsto all' articolo 113, comma 5 o su richiesta dell'interessato da effettuare al momento della presentazione della segnalazione. Ove tali provvedimenti ovvero l'esito della conferenza non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

10. In caso di esito non favorevole degli assensi e provvedimenti richiesti di cui ai commi 7, 8 e 9, il SUAPE effettua comunicazione all'interessato, entro cinque giorni dalla data in cui sono stati acquisiti agli atti, con le indicazioni di cui all' articolo 3, comma 4, della l. 241/1990 , che la segnalazione è priva di effetti.

11. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della SCIA e dalla relativa ricevuta rilasciata dal SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dal SUAPE, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.

12. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento, l'assenza di una o più delle condizioni stabilite ai commi 1 e 2, previa applicazione dell' articolo 10-bis della l. 241/1990 , adotta e comunica all'interessato, tramite il SUAPE, un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e dell'eventuale rimozione degli effetti dannosi prodotti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale. La proposta del responsabile del procedimento comprende anche la conferma della classificazione degli edifici stessi in attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 . È comunque salva la facoltà di ripresentare la SCIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se l'attività di controllo sulla SCIA non dà esito favorevole con il provvedimento di divieto si dispone altresì la restituzione del contributo di costruzione versato.

13. Decorso il termine di cui al primo periodo del comma 12 , il comune può disporre la cessazione dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 . In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il dirigente o responsabile della competente struttura comunale informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3 ultimo periodo e comma 6 della l. 241/1990 . L'attività viene immediatamente cessata e viene fatto obbligo al proprietario dell'immobile di ripristinare a suo carico lo status ante l'inizio dell'attività.

14. Il titolo abilitativo acquisito con la SCIA, decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 6 .

15. Gli estremi della SCIA sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia.

16. L'interessato può in ogni momento del procedimento rinunciare alla SCIA e, in tal caso, il SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.

Art. 126

(Autorizzazioni preliminari)

1. Nei casi in cui si applica la disciplina relativa ai titoli abilitativi, o nei casi di cui all' articolo 118, comma 5 , prima della presentazione, delle istanze o, nel caso di attività edilizia libera non soggetta a comunicazione, prima dell'avvio dei lavori, l'interessato può richiedere al SUAPE di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Il SUAPE comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto all' articolo 125, comma 12 .

 

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 146
                          (Autorizzazione)

  1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi  titolo  di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,  a termini dell'articolo 142, o in base  alla  legge,  a  termini  degli articoli  136,  143,  comma  1,  lettera  d),  e  157,  non   possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare  alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere,  corredato   della   prescritta   documentazione,   ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
  3. La documentazione a corredo del  progetto  e'  preordinata  alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
  4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto  autonomo  e presupposto rispetto al permesso di costruire  o  agli  altri  titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'  essere rilasciata in sanatoria  successivamente  alla  realizzazione,  anche parziale, degli  interventi.  L'autorizzazione  e'  efficace  per  un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei  progettati lavori deve  essere  sottoposta  a  nuova  autorizzazione.  I  lavori iniziati nel corso del quinquennio di  efficacia  dell'autorizzazione possono essere conclusi  entro  e  non  oltre  l'anno  successivo  la scadenza  del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista  efficacia  il titolo  edilizio  eventualmente  necessario  per   la   realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio  e  alla
conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso  da  circostanze imputabili all'interessato.
  5. Sull'istanza di autorizzazione  paesaggistica  si  pronuncia  la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione  agli  interventi  da  eseguirsi  su  immobili  ed  aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge,  ai  sensi  del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143,  commi  4  e  5.  Il parere  del   soprintendente,   all'esito   dell'approvazione   delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici  tutelati,  predisposte  ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte  del Ministero, su  richiesta  della  regione  interessata,  dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura  obbligatoria
non vincolante ed e' reso  nel  rispetto  delle  previsioni  e  delle prescrizioni  del  piano   paesaggistico,   entro   il   termine   di quarantacinque giorni dalla ricezione degli  atti,  decorsi  i  quali l'amministrazione    competente    provvede    sulla    domanda    di autorizzazione.
  6. La regione esercita la funzione  autorizzatoria  in  materia  di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate  competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse  strumentali.  Puo'  tuttavia delegarne l'esercizio, per i  rispettivi  territori,  a  province,  a forme associative e di cooperazione fra  enti  locali  come  definite
dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento  degli  enti  locali,agli enti parco, ovvero a  comuni,  purche'  gli  enti  destinatari  della delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un  adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'  di  garantire  la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica  ed  esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
  7. L'amministrazione  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione paesaggistica,  ricevuta  l'istanza  dell'interessato,  verifica   se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo  149,  comma 1, alla stregua dei criteri fissati  ai  sensi  degli  articoli  140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c)  e  d).  Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione  verifica se l'istanza stessa sia corredata  della  documentazione  di  cui  al comma 3, provvedendo,  ove  necessario,  a  richiedere  le  opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.  Entro  quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione  effettua  gli accertamenti circa la conformita'  dell'intervento  proposto  con  le prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti   di   dichiarazione   di interesse  pubblico  e  nei  piani  paesaggistici  e   trasmette   al soprintendente   la   documentazione   presentata   dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica  illustrativa  nonche'  con una proposta di provvedimento, e  da'  comunicazione  all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli  atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  in materia di procedimento amministrativo.
  8.  Il  soprintendente  rende  il  parere  di  cui  al   comma   5, limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica   del   progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'  dello  stesso  alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla  specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma  2,  entro  il  termine  di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il  soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione  del  parere, l'amministrazione provvede in conformita'.
  9.  ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)).  ((Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.)) Con regolamento da emanarsi ai sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza  unificata, salvo quanto previsto dall'articolo  3  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite  procedure  semplificate  per  il rilascio dell'autorizzazione in  relazione  ad  interventi  di  lieve entita' in  base  a  criteri  di  snellimento  e  concentrazione  dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive modificazioni.
  10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo  del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad  acta,  entro  sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non  abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia  essa  stessa  inadempiente,  la  richiesta  del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
  11. L'autorizzazione paesaggistica  e'  trasmessa,  senza  indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso  parere,  alla  regione  ovvero  agli altri  enti  pubblici  territoriali  interessati  e,  ove  esistente, all'ente parco nel  cui  territorio  si  trova  l'immobile  o  l'area sottoposti al vincolo.
  12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con  ricorso  al tribunale amministrativo regionale o  con  ricorso  straordinario  al Presidente  della  Repubblica,  dalle  associazioni   portatrici   di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni  di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e  le ordinanze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  possono  essere appellate dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non  abbiano  proposto ricorso di primo grado.
  13.   Presso   ogni   amministrazione   competente   al    rilascio dell'autorizzazione  paesaggistica  e'  istituito  un  elenco   delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno  ogni  trenta  giorni  e liberamente  consultabile,  anche  per  via  telematica,  in  cui  e' indicata la data di  rilascio  di  ciascuna  autorizzazione,  con  la annotazione sintetica del  relativo  oggetto.  Copia  dell'elenco  e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
  14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13  si  applicano  anche  alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave  e  torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.
  15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70,  CONVERTITO  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
  16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 Articolo 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennita' pecuniaria) 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, (( procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita)) previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere stipulata d'intesa tra il (( Ministero )) e il Ministero della difesa. 4. L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilita' paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. 6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.

Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa

  1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi  genere  su  beni  paesaggistici  e' punito con le pene previste (( dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 )).
  1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora  i lavori di cui al comma 1:
    a) ricadano su immobili od aree che, per le loro  caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse  pubblico con  apposito  provvedimento  emanato  in  epoca   antecedente   alla realizzazione dei lavori;
    b) ricadano su immobili od  aree  tutelati  per  legge  ai  sensi dell'articolo 142 ed abbiano  comportato  un  aumento  dei  manufatti superiore al trenta per  cento  della  volumetria  della  costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato una nuova costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri cubi.
  1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative pecuniarie   di   cui   all'articolo   167,    qualora    l'autorita' amministrativa competente  accerti  la  compatibilita'  paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
    a)  per  i  lavori,   realizzati   in   assenza   o   difformita' dall'autorizzazione  paesaggistica,  che  non   abbiano   determinato creazione di superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento  di  quelli legittimamente realizzati;
    b) per l'impiego di materiali in difformita'  dall'autorizzazione paesaggistica;
    c) per i lavori configurabili quali  interventi  di  manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  1-quater. Il  proprietario,  possessore  o  detentore  a  qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di  cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta  alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento  della  compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi.  L'autorita'  competente  si pronuncia sulla domanda entro il termine  perentorio  di  centottanta giorni, previo parere vincolante  della  soprintendenza  da  rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
  1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli  immobili soggetti a vincoli paesaggistici' da parte  del  trasgressore,  prima che  venga  disposta  d'ufficio  dall'autorita'   amministrativa,   e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato  di  cui al comma 1.
  2. Con la sentenza di condanna  viene  ordinata  la  rimessione  in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.  Copia  della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione.

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