Dichiarazione per l'agibilità

Servizio attivo

L'agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni.

A chi è rivolto

Operatori in possesso dei requisiti.

Descrizione

L'agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

L'agibilità è acquisita con il procedimento di cui all' articolo 138 , con riferimento ai seguenti interventi anche sottoposti alla comunicazione di cui all' articolo 118, comma 2, lettera e) :

  • nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all' articolo 7, comma 1, lettera e) , numeri 1) e 5);
  • ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
  • modifica delle destinazioni d'uso e delle attività.

Come fare

Per la presente richiesta è possibile compilare l'apposita modulistica e trasmetterla all'ufficio competente.

Alternativamente è possibile trasmettere il modulo compilato e corredato di documentazione via PEC suap.comune.sangemini@postacert.umbria.it 

Cosa serve

Documentazione necessaria:

  • modulo agibilità
  • Procura a inviare/ricevere per conto del richiedente tutta la documentazione e le autorizzazione nel domicilio elettronico del dichiarante (se il dichiarante è soggetto diverso da avente titolo -professionista-)
  • Copia versamento diritti di segreteria
  • Copia di un documento d'identità valido
  • Tutte le dichiarazioni, i documenti progettuali e altra documentazione indicata nell'allegato "Documentazione da presentare"

Cosa si ottiene

Dichiarazione di agibilità

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Costi

La presentazione dell'agibilità comporta:

  • versamento dei diritti di segreteria € 60,00 per ogni unità immobiliare

Il versamento dei diritti di segreteria e del contributo di costruzione può essere effettuato tramite :

  • bonifico bancario IT35N0306972740000000046601
  • conto corrente postale 10439057
  • ufficio economato (piano primo - sede comunale)
  • tesoreria comunale (c/o CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - Via Tuderte 1 - San Gemini)

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa

Art. 137

(Agibilità)

1. L'agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. L'agibilità è acquisita con il procedimento di cui all' articolo 138 , con riferimento ai seguenti interventi anche sottoposti alla comunicazione di cui all' articolo 118, comma 2, lettera e) :

a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all' articolo 7, comma 1, lettera e) , numeri 1) e 5);

b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

c) modifica delle destinazioni d'uso e delle attività.

 

3. Per gli interventi non compresi al comma 2 anche sottoposti alla comunicazione di cui all' articolo 118, comma 2 , lettere a), c) e d), tiene luogo dell'agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e, per presa visione, dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata al SUAPE entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del d.p.r. 380/2001 .

4. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 2 e 3, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa congiuntamente al direttore dei lavori, sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e ad effettuare gli adempimenti previsti ai medesimi commi 2 e 3.

5. La mancata acquisizione dell'agibilità o la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro mille in relazione all'entità dell'intervento.

6. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi dell' articolo 155, comma 2 , ne convalida l'uso, fermi restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti per servizi tecnologici necessari e funzionali all'edificio.

7. Ai fini dell'agibilità le dichiarazioni di cui al comma 3 e all' articolo 138, comma 1 , nonché la relativa documentazione sono riferite alle normative vigenti alla data del titolo abilitativo o della comunicazione dell'inizio dei lavori o delle attività di cui all' articolo 118, comma 3 .

Art. 138

(Procedimento per l'agibilità)

1. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all' articolo 137, comma 4 , è tenuto a presentare al SUAPE la seguente documentazione:

a) attestazione dell'avvenuta iscrizione al catasto ovvero delle variazioni conseguente agli interventi;

b) dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori che assevera la conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri, alla salubrità degli ambienti e all'adozione delle misure obbligatorie previste dalle norme regolamentari regionali in materia di risparmio idrico, nonché al rispetto degli adempimenti relativi alle certificazioni, all'assetto idraulico ed agli scarichi di cui agli articoli 127, 128 e 129, sostitutive delle relative autorizzazioni;

c) dichiarazione del direttore dei lavori in ordine agli adempimenti relativi alle opere di urbanizzazione necessarie all'utilizzo dell'immobile, in base alla relativa convenzione o atto d'obbligo, comprensive del relativo collaudo, anche parziale;

d) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, nonché alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dalle vigenti normative;

e) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti dell'edificio e delle opere interessate dall'intervento oggetto dell'agibilità;

f) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti normative;

g) documentazione attestante gli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

h) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

i) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 , ovvero, per i lavori indicati all' articolo 116, comma 1 , copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori;

l) documentazione inerente gli adempimenti, ove previsti, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di normativa antincendio;

m) progetti degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

n) l'attestato di prestazione energetica di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

o) l'eventuale certificazione di sostenibilità ambientale di cui all' articolo 165 , comunque obbligatoria nei casi di premialità di cui all' articolo 51 e di incentivi economici di cui all' articolo 166, comma 2 ;

p) la certificazione in materia di isolamento acustico dell'edificio di cui all' articolo 196, comma 2 .

 

2. Il SUAPE, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui al comma 1 , ne dichiara, entro dieci giorni, la irricevibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all' articolo 116, comma 1 , in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, l'agibilità è attestata ferma restando l'applicazione dell' articolo 140 , commi 10 e 11.

3. Dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1 , verificata da parte del SUAPE ai sensi del comma 2 , l'agibilità è attestata dalla ricevuta di presentazione e dalla stessa documentazione di cui al comma 1 .

4. L'agibilità può riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo abilitativo.

5. L'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell' articolo 222 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), può riguardare anche l'agibilità conseguita ai sensi del presente articolo.

6. Il comune, anche a seguito dei controlli di cui all' articolo 140 , può determinare l'eventuale rimozione degli effetti prodotti con l'attestazione dell'agibilità dell'immobile.

7. Non è preclusa l'acquisizione dell'agibilità dell'immobile nel caso in cui alla conclusione dei lavori l'impresa esecutrice dei lavori stessi non risulti in regola con il documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 116, comma 1, lettera d) in quanto ammessa a procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, fallimento o amministrazione straordinaria per le grandi imprese. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 140 , commi 10 e 11.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Tecnica

Piazza San Francesco 9, San Gemini, Terni, Umbria, 05029, Italia

Telefono: 0744-334928
Email: edilizia@comune.sangemini.tr.it; utc@comune.sangemini.tr.it; manutenzione@comune.sangemini.tr.it
PEC: comune.sangemini@postacert.umbria.it
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Pagina aggiornata il 07/05/2024