Per vendita diretta di prodotti agricoli s’intende l’attività esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che vendono direttamente al pubblico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’attività può essere svolta:
- sul luogo di produzione;
- in forma itinerante;
- in locali aperti al pubblico diversi dal luogo di produzione o sotto forma di commercio elettronico.
Alla vendita diretta disciplinata dal decreto legislativo n°228/2001, continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
Qualora, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali, ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
La disciplina di cui al D. Lgs. n°228/2001 si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.