I commercianti che intendono vendere cose antiche o usate devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Per il commercio di cose usate prive di valore o valore esiguo quali, ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria e cose di poco conto, NON sussiste obbligo di presentazione della SCIA né della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.
La SCIA ha durata permanente. In caso di trasferimento della titolarità dell’azione, della sede dell’esercizio commerciale e della variazione delle ragione sociale è necessario presentare nuova Scia.
Trasmettere la seguente documentazione:
- SCIA commercio di cose usate o antiche aventi valore artistico;
- Richiesta vidimazione registri;
- Copia documento di riconoscimento valido.
La vendita di oggetti preziosi è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Questura.
Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (quali oro, argento, platino), nonché le pietre preziose (quali diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri), i coralli e le perle, anche se venduti sciolti.
Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);